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CDQ Italia. News

  • REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011

    • 29 set 2011

    REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 Al fine di agevolare il mercato del riciclaggio dei rottami metallici, destinati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonderie e nelle raffinerie di alluminio per la produzione di metalli, è stato adottato dall'Unione Europea, in data 31 marzo 2011, il Regolamento n° 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio), cessano di essere considerati rifiuti.


    I criteri individuati dal presente Regolamento, che diventerà attuativo a decorrere dal 9 ottobre 2011, sono differenziati per i rottami di ferro e acciaio e per i rottami di alluminio e sono finalizzati a garantire, che i rottami ottenuti mediante un'operazione di recupero: a) soddisfino i requisiti tecnici dell'industria metallurgica; b) siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti; c) non comportino ripercussioni generali negative sull'ambiente o sulla salute umana.


    In particolare, i rottami di cui al presente Regolamento, cessano di essere considerati rifiuti quando, all'atto della cessione dal produttore ad un detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:


    A. i rifiuti utilizzati come materiale in ingresso all'operazione di recupero

        * sono solo rifiuti contenenti ferro o acciaio (o alluminio e leghe di alluminio) recuperabili;
        * non sono rifiuti pericolosi o è dimostrabile che sono state eliminate tutte le caratteristiche di pericolo mediante appositi processi e tecniche di trattamento definite dal Regolamento;
        * non sono: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.

    B. i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i requisiti di qualità indicati dallo stesso Regolamento


    C. il produttore del rottame ha rispettato le seguenti prescrizioni

        * per ciascuna partita di rottami metallici, ha stilato una dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, in base al modello specificato all'allegato III del Regolamento;
        * ha trasmesso la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici;
        * conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle Autorità competenti che la richiedano;
        * applica un sistema di gestione della qualità, atto a dimostrare che, sia i rifiuti in ingresso che i rottami in uscita dall'operazione di recupero, rispettano ai criteri del presente regolamento.


    Il Sistema di Gestione della Qualità a sua volta, dovrà garantire e disciplinare:

        * il controllo in accettazione dei rifiuti in ingresso all'operazione di recupero;
        * il monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento eventualmente applicate;
        * il monitoraggio della qualità dei rottami metallici in uscita dall'operazione di recupero (che comprenda anche campionamento e analisi);
        * l'efficacia del monitoraggio della radioattività di ogni partita;
        * le modalità di raccolta e analisi delle osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
        * la registrazione dei risultati dei controlli effettuati;
        * la revisione e il miglioramento del sistema di gestione della qualità;
        * la formazione del personale.


    Tale sistema di gestione della qualità, dovrà essere verificato ogni 3 anni da un organismo terzo indipendente e, sebbene non sia necessario sottoporlo a certificazione, la verifica potrà essere svolta in forma sinergica e contestuale a quella inerente eventuali sistemi di gestione ISO 9001/ISO 14001/EMAS già adottati dall'organizzazione, con conseguente abbattimenti dei costi,  riduzione dell'impegno richiesto al personale aziendale, utilizzo di strumenti operativi già in essere.


    Il sistema previsto dal Regolamento (UE) 333/2011 infatti, è stato pensato per dare trasparenza nei confronti del mercato sulle modalità di gestione dei rottami metallici garantendo la tracciabilità dei trattamenti e la qualità del rottame.


    È infine necessario sottolineare che il prodotto finale (rottame metallico) in quanto “non più rifiuto”, risulta non più soggetto alla gestione burocratica tipica dei rifiuti, risultandone in tal modo valorizzato.

    CDQ Italia mette a disposizione del materiale informativo e le linee guida per le aziende che intendono certificarsi secondo il Reg. UE 333/2011.
    Chimamate i nostri esperti per qualsiasi chiarimento.

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